Art. 16 c.d.s. — Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

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Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:

  • a)aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
  • b)costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze misurate dal confine stradale inferiori a quelle indicate nel regolamento per ciascun tipo di strada;
  • c)impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il regolamento determina le varie distanze dal confine stradale in relazione alla tipologia dei divieti indicati. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere la area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle rela- tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

18 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  9. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  10. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  11. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  12. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  13. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  14. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  18. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art16 · fonte del testo

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