Art. 28 — Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  • a)30 m per le strade di tipo A;
  • b)20 m per le strade di tipo D. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
  • a)30 m per le strade di tipo A;
  • b)20 m per le strade di tipo D ed E;
  • c)10 m per le strade di tipo F. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
  • a)m 3 per le strade di tipo A;
  • b)m 2 per le strade di tipo D. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Testo vigente dal 3 giugno 1993

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10482/2025

    22 aprile 2025
    • Strade

    Nel caso di immobile risalente a data antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 495 del 1992) che pongano detta costruzione, distante meno di trenta metri dalla sede autostradale, in condizione di sopravvenuta illegittimità, il giudice di merito deve accertare se, alla data di costruzione, l'immobile si trovasse o meno all'interno del centro abitato, avendo riguardo alla l. 729 del 1961, n. 285 e al principio secondo cui, nei comuni dotati di piano regolatore edilizio o programma di fabbricazione, è delle relative previsioni che deve tenersi conto ai fini dell'individuazione del "perimetro urbano".

    Art. 28 · Art. 18 c.d.s. · Art. 9 Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali · Art. 879 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 112 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 3 giugno 1993. 20 parole tolte, 164 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: 1.Le distanze dal confine stradaletolto: , nei aggiunto: all'interno dei centri abitati, da rispettare tolto: nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non aggiunto: nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

aggiunto: a) 30 m per le strade di tipo A;

aggiunto: b) 20 m per le strade di tipo D. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

b) 20 m per le strade di tipo D aggiunto: ed E;

c) 10 m per le strade di tipo tolto: E ed F aggiunto: F. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

aggiunto: a) m 3 per le strade di tipo A;

aggiunto: b) m 2 per le strade di tipo D. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art28 · fonte del testo

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