Art. 146 c.d.s. — Violazione della segnaletica stradale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

L'utente della strada e' tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 63.510 a lire 254.030)). Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche' dall'articolo 191, comma 4. 19 29 43 Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 127.020 a L. 508.070)). 19 29 35 43

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

L. 16 dicembre 1999, n. 494

35

La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che: - fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dal comma 3 del presente articolo, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del presente D.Lgs., sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; - nelle ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo, ferme le sanzioni amministrative sopra indicate e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del presente D.Lgs., si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

18 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  12. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  13. 29 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  14. 12 gennaio 1999 — 29 dicembre 1999per 12 mesi
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  18. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1999 al 14 gennaio 2001. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… agenti del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire 60.600 a lire 242.400 aggiunto: L. 63.510 a lire 254.030. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonche' … la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire 121.200 a lire 484.800 aggiunto: L. 127.020 a L. 508.070.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 29 dicembre 2000

    Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art146 · fonte del testo

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