Codice della strada

Art. 141 c.d.s. — Velocità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. Leggi il testo vigente →

E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. Il conducente non deve gareggiare in velocita'. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e' tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 127.020 a L. 508.070)). 19 29 43 Chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 254.030 a L. 1.016.140)). 19 29 43 Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma ((da L. 38.100 a L. 152.420)). 19 29 43 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 63.510 a lire 254.030)). 19 29 43

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 141 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 931/2025

    14 gennaio 2025

    In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.

    Art. 141 c.d.s. · Art. 2054 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 218/2005

    Questione infondata
    31 maggio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per asserita mancanza di un parametro legale di riferimento per la configurabilità della violazione dell’obbligo del conducente di regolare la velocità nel caso dell’attraversamento del centro abitato. Infatti il legislatore senza esorbitare, nell'esercizio della sua discrezionalità, dai limiti della ragionevolezza e senza lasciare all'arbitrio dell'agente accertatore dell'infrazione il compito di riempire il contenuto del precetto posto dalla disposizione impugnata, ha configurato la fattispecie sanzionatoria in esame in modo sufficientemente determinato, in quanto l'obbligo di adeguare la velocità del veicolo alla situazione contingente, sebbene si atteggi in modo elastico, risulta tuttavia percepibile chiaramente dal conducente in base ad elementi e circostanze di fatto tratti dalla comune esperienza che ne circoscrivono i margini di applicazione. Sotto diverso profilo deve aggiungersi che il valore probatorio privilegiato che, nella sede processuale, assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, trova fondamento nella tutela dell'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, senza tuttavia limitare il diritto di difesa dell'interessato. - Sul valore probatorio che assiste il verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, v. citate ordinanza n. 504/1987 e sentenza n. 255/1994.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 149/1967

    Questione infondata
    15 dicembre 1967

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, quinto comma, del Codice della strada, proposta con ordinanza del pretore di Chiusa del 4 aprile 1966, in riferimento all'art. 24 della costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA…

    Art. 141 c.d.s. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

19 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 4 ottobre 2007 — 14 gennaio 2009per un anno
  9. 14 gennaio 2007 — 4 ottobre 2007per 9 mesi
  10. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  11. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  12. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  13. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  14. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  15. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  16. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  17. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  19. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1999 al 14 gennaio 2001. 26 parole tolte, 29 parole aggiunte.

… del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire 121.200 a lire 484.800 aggiunto: L. 127.020 a L. 508.070. Chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire duecentomila a lire ottocentomila aggiunto: L. 254.030 a L. 1.016.140. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da tolto: lire 36.360 a lire 145.440 aggiunto: L. 38.100 a L. 152.420. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire 60.600 a lire 242.400 aggiunto: L. 63.510 a lire 254.030.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 29 dicembre 2000

    Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art141 · fonte del testo

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