Corte costituzionale

Sentenza n. 149/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma

quinto, del Codice della strada, promosso con ordinanza emessa il 4

aprile 1966 dal pretore di Chiusa nel procedimento penale a carico di

Gottler Ernst, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze del 1966 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27

agosto 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Comando di sezione della polizia stradale di Bolzano, in data 21

gennaio 1966, denunciava al pretore di Chiusa il sig. Ernesto Gottler,

nato a Monaco e ivi residente alla Reifenstuelstrasse 14, per

violazione dell'art. 102, settimo comma, del Codice della strada,

avvenuta il 14 gennaio 1966. Nella denuncia è detto che, ai sensi

dell'art. 141, quinto comma, dello stesso Codice, non aveva avuto luogo

la notificazione della contravvenzione, non risiedendo il

contravventore in Italia. A quest'ultimo, con lettera raccomandata del

pretore di Chiusa, veniva inviato avviso dell'iniziato procedimento a

suo carico, con invito a dichiarare o eleggere domicilio a norma

dell'art. 177 bis del Codice di proceduta penale. Il sig. Gottler

rispondeva con una lettera in cui, senza procedere a dichiarazione o

elezione di domicilio, affermava che il 14 gennaio 1966 la sua

automobile non era in Italia.

Nel successivo dibattimento, svoltosi in sua contumacia ma con la

presenza del difensore nominato d'ufficio, il P.M. sollevava la

questione della legittimità costituzionale dell'art. 141, quinto

comma, del Codice della strada in riferimento all'art. 24 cpv. della

costituzione, e il pretore, accogliendo l'istanza, ordinava la

trasmissione degli atti a questa Corte.

Nell'ordinanza si osserva che, pur non sussistendo, al momento

della notifica degli estremi della contravvenzione, alcun processo,

sostanzialmente l'obbligo della notifica stessa, correlato alla

facoltà di chiedere l'inserimento nel rapporto delle proprie

dichiarazioni, appare strumentato alla difesa dell'imputato ed è

predisposto per il processo, perché il giudice, fin dalla prima presa

di cognizione dei fatti, possa conoscere la posizione difensiva

dell'imputato. Trattasi pertanto di difesa nella primissima fase

dell'istruttoria, di cui, con l'omissione della notifica, viene ad

essere privato l'imputato residente all'estero.

L'ordinanza è stata comunicata, notificata e pubblicata.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 16 settembre 1966. In esso si osserva che la

funzione essenziale dell'istituto della notifica di cui allo art. 141,

quinto comma, del Codice della strada, è di consentire l'esercizio del

diritto di oblazione, mentre il diritto del contravventore di inserire

nel rapporto le proprie controdeduzioni è un aspetto marginale della

finalità della notifica, che d'altronde attiene alla fase

amministrativa e preliminare del procedimento, e pertanto non è

coperta dall'art. 24 della costituzione. In ogni caso, la privazione

della possibilità del contravventore di fare inserire le proprie

dichiarazioni nel rapporto non gli impedisce di svolgere liberamente la

propria difesa, in tutti i modi consentiti dall'ordinamento

processuale, anche nella fase istruttoria. Si conclude per

l'infondatezza della questione.

Nella discussione orale l'Avvocato dello Stato ha confermato le sue

conclusioni. Considerato in diritto :

L'art. 141 del Codice della strada stabilisce che gli estremi della

contravvenzione, non immediatamente contestata, debbono essere

notificati al contravventore, il quale, nei termini previsti dallo

stesso codice (art. 138), può effettuare l'oblazione e può chiedere

che siano inserite nel rapporto le proprie dichiarazioni.

Il quinto comma dello stesso art. 141 dispone che la notificazione

non è obbligatoria quando la contravvenzione riguardi persona che non

risiede in Italia.

La proposta questione di legittimità costituzionale concerne

quest'ultima disposizione, in quanto si assume che essa sarebbe in

contrasto con l'art. 24, secondo comma della costituzione, perché,

impedendo al contravventore di inserire nel verbale le proprie

dichiarazioni, ne limiterebbe il diritto di difesa.

La questione non e fondata.

La notifica della contravvenzione e la compilazione del rapporto,

con l'inserzione delle eventuali dichiarazioni del contravventore,

appartengono, come ha esattamente osservato la difesa della Presidenza

del Consiglio, a una fase precedente l'inizio e l'istruttoria del

processo penale, alla quale pertanto non si riferisce l'art. 24,

secondo comma, della costituzione. Già in una sua precedente sentenza

questa Corte ha rilevato come la ricordata norma costituzionale ha

riguardo esclusivamente al giudizio e non si estende ai momenti

anteriori dal quale esso trae origine (sentenza n. 10 del 1963).

Decisiva è, comunque, la considerazione che l'omissione della

notifica non impedisce né limita i successivi atti di difesa.

Infatti, se la norma impugnata rende non obbligatoria la notifica

della contravvenzione, quando riguardi persona non residente in Italia,

non dispensa dall'osservanza, nel successivo giudizio penale, delle

norme processuali dirette a garantire il diritto alla contestazione

dell'accusa, che è la prima manifestazione del diritto alla difesa.

Pertanto, quando è noto quale sia la residenza all'estero del

contravventore, dovrà a lui darsi avviso (come è stato fatto nel

caso che ha dato luogo al presente giudizio) dell'iniziato

procedimento a suo carico, ai sensi dell'art. 177 bis del Codice di

procedura penale, osservando, negli ulteriori provvedimenti, un

congruo termine per la elezione di domicilio da parte sua, come

statuito con la sentenza 9 giugno 1967, n. 70, di questa Corte. Si

dovrà invece far ricorso al procedimento previsto dall'art. 170 del

Codice di procedura penale (nomina del difensore d'ufficio,

notificazioni mediante deposito in cancelleria) nel caso - e solo nel

caso - che l'imputato sia irreperibile o non abbia provveduto, dopo il

regolare avviso, alla dichiarazione o elezione di domicilio.

La dovuta applicazione delle ricordate norme dell'ordinamento

processuale penale garantisce così il diritto di difesa dell'imputato

di contravvenzione al Codice della strada, fin dall'inizio del giudizio

e nelle sue fasi successive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 141, quinto comma, del Codice della strada, proposta con

ordinanza del pretore di Chiusa del 4 aprile 1966, in riferimento

all'art. 24 della costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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