Art. 114 c.d.s. — Circolazione su strada delle macchine operatrici

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Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ((ad immatricolazione)) presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8. (( Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. )) La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Le modalita' per ((l'immatricolazione)) e la targatura sono stabilite dal regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. 8 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette tolto: a registrazione aggiunto: ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di … Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa tolto: di riconoscimento contenente i dati di tolto: registrazione aggiunto: immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di tolto: riconoscimento aggiunto: immatricolazione. La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche' … carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Le modalita' per tolto: la registrazione aggiunto: l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art114 · fonte del testo

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