Codice della protezione civile

Art. 35 codice della protezione civile

[1]Gruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decrto del Presidente della Repubblica 194/2001)

[2]1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e' deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:

  • a)che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile;
  • b)che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo i principi di democraticita', un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attivita' di quest'ultimi, e sono altresi' individuate la durata e le modalita' di revoca del coordinatore. 2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome. 3. Possono, altresi', essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.

Testo vigente dal 22 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art35 · fonte del testo

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