Codice della protezione civile

Art. 26 codice della protezione civile

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[1]Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

[2]1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili. 2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto gia' titolare della contabilita' speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, puo' essere autorizzato alla gestione della medesima contabilita' in qualita' di autorita' ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5. 3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Testo in vigore dal 22 gennaio 2018 al 27 febbraio 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art26 · fonte del testo

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