Codice della protezione civile

Art. 1 codice della protezione civile

Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992) Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalita' previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potesta' legislativa concorrente. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Testo vigente dal 22 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art1 · fonte del testo

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