Codice della proprietà industriale

Art. 138 c.p.i. — Trascrizione

Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

  • a)gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono ((o estinguono)) in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta' industriale;
  • b)gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
  • c)gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
  • d)il verbale di pignoramento;
  • e)il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
  • f)il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;
  • g)i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
  • h)le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
  • i)i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
  • l)le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta' industriale e le relative domande giudiziali;
  • m)le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;
  • n)le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale; La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 196. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.

Testo vigente dal 23 agosto 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 23 agosto 2023. 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono aggiunto: o estinguono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta' industriale;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudizialetolto: .aggiunto: ; La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto. Per ottenere la trascrizione, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art138 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari