Codice della proprietà industriale

Art. 141 c.p.i. — Espropriazione

Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprieta' industriale all'estero.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art141 · fonte del testo

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