Domanda di registrazione di marchio collettivo ((o di certificazione)) Alla domanda di registrazione per marchio collettivo ((o di certificazione)) ((e' allegata)) oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 ((e all'articolo 11-bis)). (( Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:

  • a)il nome del richiedente;
  • b)lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
  • c)i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
  • d)nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
  • e)la rappresentazione del marchio collettivo;
  • f)i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
  • g)le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
  • h)i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
  • i)se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:
  • a)il nome del richiedente;
  • b)una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
  • c)la rappresentazione del marchio di certificazione;
  • d)i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
  • e)le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
  • f)le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
  • g)le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
  • h)le modalita' di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione. ))

Testo vigente dal 23 marzo 2019

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 23 marzo 2019. 2 parole tolte, 294 parole aggiunte in 18 capoversi.

aggiunto: Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione Alla domanda di registrazione per marchio collettivo tolto: deve unirsi aggiunto: o di certificazione e' allegata oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 aggiunto: e all'articolo 11-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:

aggiunto: a) il nome del richiedente;

aggiunto: b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;

aggiunto: c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;

aggiunto: d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;

aggiunto: e) la rappresentazione del marchio collettivo;

aggiunto: f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

aggiunto: g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

aggiunto: h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;

aggiunto: i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:

aggiunto: a) il nome del richiedente;

aggiunto: b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;

aggiunto: c) la rappresentazione del marchio di certificazione;

aggiunto: d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;

aggiunto: e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;

aggiunto: f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;

aggiunto: g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;

aggiunto: h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art157 · fonte del testo

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