Art. 163 c.p.i. — Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

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La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ((...)) con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

  • a)nome e indirizzo del richiedente;
  • b)numero del brevetto di base;
  • c)titolo dell'invenzione;
  • d)((numero e data)) dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa;
  • e)se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010 al 27 marzo 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 8 parole tolte, 1 parola aggiunta in 2 capoversi.

La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi tolto: che ha rilasciato il brevetto di baseaggiunto: ... con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

d) numero tolto: o aggiunto: e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art163 · fonte del testo

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