Codice della proprietà industriale

Art. 163 c.p.i. — Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

  • a)nome e indirizzo del richiedente;
  • b)numero del brevetto di base;
  • c)titolo dell'invenzione;
  • d)numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa;
  • e)se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'. (( Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo. ))

Testo vigente dal 27 marzo 2019

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Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 27 marzo 2019. 54 parole aggiunte in 2 capoversi.

La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchitolto: ... con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'aggiunto: . Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art163 · fonte del testo

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