Art. 56 c.p.i. — Diritti conferiti dal brevetto europeo

((Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.)) Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 18)). Il titolare ((di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia)) deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. (( Per i brevetti europei, per i quali e' stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo. )) In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi ((3, 4 e 4-bis)), il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

Testo vigente dal 27 marzo 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 27 marzo 2019. 26 parole tolte, 150 parole aggiunte.

Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia tolto: conferisce gli stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani aggiunto: ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti … data in cui e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione. tolto: Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione italiana in materia aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2019, N. 18. Il titolare aggiunto: di un brevetto europeo rilasciato per l'Italia deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del … a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.tolto: . La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero … entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1. aggiunto: Per i brevetti europei, per i quali e' stata presentata una richiesta di effetto unitario nei termini previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1257/2012, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di rigetto o revoca dell'effetto unitario ovvero dalla data di ricezione dell'istanza di ritiro da parte dell'Ufficio europeo. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 tolto: e 4aggiunto: , 4 e 4-bis, il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art56 · fonte del testo

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