Art. 158 c.p.i. — Divisione della domanda di registrazione di marchio

Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

  • a)prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;
  • b)durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
  • c)durante ogni procedura di ricorso ((contro la decisione relativa alla registrazione del marchio)). Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'. 5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione tolto: di registrare il aggiunto: relativa alla registrazione del marchio. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art158 · fonte del testo

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