Art. 14 c.p.i. — Liceità e diritti di terzi
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Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
- a)i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b)i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi;
- c)i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi. Il marchio d'impresa decade:
- a)se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato;
- b)se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- c)per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 23 marzo 2019
