Codice della navigazione

Art. 976 c.nav. — Concorso dei creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona. 38

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201

38

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 976, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".

Testo in vigore dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1987

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1954 al 7 giugno 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201

    Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 976, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art976 · fonte del testo

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