Art. 968 c.nav. — Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto

((In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravita' delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita' delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201

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Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni".

Testo vigente dal 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006. 104 parole tolte, 83 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di otto milioni trecentomila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale e' limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

tolto: Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose e' inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare di crediti per sinistri alle persone e' inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle coseaggiunto: In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravita' delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entita' delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e' prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravita' delle colpe rispettive e l'entita' delle relative conseguenze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art968 · fonte del testo

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