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Art. 976 c.nav. — Concorso dei creditori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954. Leggi il testo vigente →

Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970, tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di centosessantamila lire per ciascuna persona.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art976 · fonte del testo

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