Art. 930 c.nav. — Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l'esercente

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[1]Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio.

[2]Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 marzo 1996

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 72/1996

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1996

    È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 369, primo comma, del codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327), che, in deroga all'art. 545 cod. proc. civ., ammette il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati, fino a un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave, in quanto - posto che tale trattamento di favore è stato collegato agli aspetti pubblicistici dei rapporti del personale navigante, legati all'interesse della sicurezza della navigazione e della regolarità dei servizi di trasporto marittimo, e giustificato, quindi, per analogia con i rapporti di pubblico impiego, per i quali una norma simile era stata introdotta dalle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, nn. 1731 e 1807 (v., pure, s, n. 101/1974) - in conseguenza delle numerose pronunce della Corte, che, in relazione altresì al processo di osmosi tra i settori dell'impiego pubblico e di quello privato, comportante una progressiva attenuazione delle differenze tra i due tipi di rapporto, hanno eliminato il trattamento privilegiato di pubblici dipendenti e, con esso, il modello di riferimento giustificativo della norma, quest'ultima non ha più ragione di esistere, risultando lesiva del principio di eguaglianza. Ne consegue, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'identica norma dettata nell'art. 930, primo comma, dello stesso codice per il personale di volo delle imprese di navigazione aerea. - Cfr. : S. nn. 123/1962, 124/1962, 89/1987, 878/1988, 115/1990, 99/1993; nonché S. nn. 96/1987 e 364/1991. red.: G. Leo

    Art. 369 c.nav. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 930 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art930 · fonte del testo

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