È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 369, primo comma, del codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327), che, in deroga all'art. 545 cod. proc. civ., ammette il sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati, fino a un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave, in quanto - posto che tale trattamento di favore è stato collegato agli aspetti pubblicistici dei rapporti del personale navigante, legati all'interesse della sicurezza della navigazione e della regolarità dei servizi di trasporto marittimo, e giustificato, quindi, per analogia con i rapporti di pubblico impiego, per i quali una norma simile era stata introdotta dalle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, nn. 1731 e 1807 (v., pure, s, n. 101/1974) - in conseguenza delle numerose pronunce della Corte, che, in relazione altresì al processo di osmosi tra i settori dell'impiego pubblico e di quello privato, comportante una progressiva attenuazione delle differenze tra i due tipi di rapporto, hanno eliminato il trattamento privilegiato di pubblici dipendenti e, con esso, il modello di riferimento giustificativo della norma, quest'ultima non ha più ragione di esistere, risultando lesiva del principio di eguaglianza. Ne consegue, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'identica norma dettata nell'art. 930, primo comma, dello stesso codice per il personale di volo delle imprese di navigazione aerea. - Cfr. : S. nn. 123/1962, 124/1962, 89/1987, 878/1988, 115/1990, 99/1993; nonché S. nn. 96/1987 e 364/1991. red.: G. Leo
Art. 369 c.nav. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 930 c.nav.