Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1996 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, primo

comma, del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo

1942, n. 327, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal

Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta, nel procedimento

civile vertente tra Morello Domenico e Banca di Credito Popolare,

iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione

promossa dalla Banca di Credito Popolare di Siracusa contro Domenico

Morello mediante pignoramento dei crediti da lui vantati verso la

S.p.a. Augustea Imprese Marittime in dipendenza di un contratto di

arruolamento, il Pretore di Siracusa - sezione distaccata di Augusta,

con ordinanza del 30 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 369 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (testo

definitivo del codice della navigazione) nella parte in cui non

prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 cod.proc.civ. per

gli altri dipendenti privati, la pignorabilità e la sequestrabilità

delle retribuzioni corrisposte all'arruolato, fino alla concorrenza

di un quinto, per ogni credito vantato nei suoi confronti.

La questione viene riproposta nonostante il precedente della

sentenza di infondatezza n. 101 del 1974, non sembrando al giudice

rimettente che il mero fatto della navigazione sia per sé solo

sufficiente a giustificare il trattamento privilegiato, rispetto agli

altri lavoratori, accordato dalla norma denunciata ai marittimi.

La disparità di trattamento è prospettata anche in relazione ai

crediti, considerato che l'art. 369 cod.nav. ammette la

pignorabilità di un quinto della retribuzione limitatamente ai

debiti per alimenti e ai debiti certi, liquidi ed esigibili verso

l'armatore dipendenti dal servizio della nave.

Si osserva infine che la disparità di trattamento è ulteriormente

sottolineata dalle successive pronunce di questa Corte, che hanno

progressivamente eliminato analoghe disposizioni in favore di altre

categorie di lavoratori, in particolare dei dipendenti pubblici. Considerato in diritto

1. - Con ordinanza del 30 marzo 1995 il Pretore di Siracusa -

sezione distaccata di Augusta ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 369 del codice della navigazione, approvato

con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, per contrasto col principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte (primo

comma) in cui, in deroga all'art. 545 cod.proc.civ., ammette il

sequestro o il pignoramento delle retribuzioni degli arruolati, fino

a un quinto del loro ammontare, esclusivamente a causa di alimenti

dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso

l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.

2.1. - La questione è fondata.

La norma impugnata, risalente all'Ordinanza della marina 1 novembre

1745 di Luigi XV, fu giustificata all'origine in ragione del fatto

della navigazione, allora caratterizzato dalla lunga durata dei

viaggi e dalla difficoltà di rimesse di denaro in patria durante il

viaggio: circostanze che potevano occasionare "il libertinaggio dei

marinai" distraendo i salari dalla naturale destinazione al

sostentamento delle loro famiglie.

La norma, tenuta ferma dalla giurisprudenza francese nonostante il

silenzio della codificazione napoleonica, fu accolta nel codice di

commercio italiano del 1882: l'art. 545 ammetteva il sequestro o il

pignoramento delle paghe dei marinai solo per causa di alimenti

legali, nei limiti di un terzo, e, senza limite, per i debiti verso

la nave dipendenti dal servizio della nave stessa. Venuta meno col

progresso tecnologico la ratio originaria, il trattamento di favore

fu collegato agli aspetti pubblicistici dei rapporti di lavoro del

personale navigante, legati all'interesse della sicurezza della

navigazione e della regolarità dei servizi di trasporto marittimo, e

quindi fu giustificato per analogia con i rapporti di pubblico

impiego, per i quali una norma simile era stata introdotta dalle

leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, nn. 1731 e 1807.

2.2. - Ammesso - come pure aveva ritenuto questa Corte nella

sentenza n. 101 del 1974 - che una simile giustificazione fosse

ripetibile nel 1942 per l'art. 369 cod.nav. (che ha riprodotto l'art.

545 cod.comm. con riduzione del limite da un terzo a un quinto ed

estensione di esso anche al secondo caso), essa è venuta meno in

conseguenza di successive sentenze che hanno eliminato il trattamento

privilegiato dei pubblici dipendenti e, con esso, il modello di

riferimento giustificativo della norma.

Si tratta delle sentenze nn. 89 del 1987, 878 del 1988 e 115 del

1990, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, le prime

due, dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.

180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il

pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni), la terza dell'art. 1,

terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella

parte in cui non prevedevano la sequestrabilità e la pignorabilità

delle retribuzioni, nonché dell'indennità integrativa speciale,

corrisposte dallo Stato e dagli enti pubblici, fino a concorrenza di

un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.

L'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n. 180 del 1950 è stato poi

nuovamente censurato dalla sentenza n. 99 del 1993 nella parte in cui

non prevedeva la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti

stabiliti dall'art. 545 cod.proc.civ., delle indennità di fine

rapporto spettanti ai dipendenti degli enti pubblici indicati

nell'art. 1 del decreto, per ogni credito vantato nei loro confronti.

Le decisioni sono motivate in relazione, per un verso, al processo

in atto di osmosi tra i settori dell'impiego pubblico e dell'impiego

privato, comportante una progressiva attenuazione delle differenze

tra i due tipi di rapporto; per l'altro verso, alla crescente

dilatazione del settore pubblico "fino a comprendere una serie di

fattispecie e di soggetti nettamente diversi tra loro in raffronto

alle caratteristiche della prestazione del dipendente e dei fini

istituzionali dell'ente pubblico", di guisa che "non appare più

ricostruibile la ratio unitaria della norma nell'esigenza di

garantire il buon andamento degli uffici e la continuità dei servizi

della pubblica amministrazione".

Siffatta esigenza non era più sufficiente a fornire una ratio

coerente della norma in esame già sul finire degli anni '50, quando

divenne prevalente, trovando poi una prima conferma nella sentenza n.

123 del 1962 di questa Corte, la giurisprudenza favorevole a

riconoscere il diritto di sciopero anche ai pubblici dipendenti.

Analogamente, non è più adducibile a fondamento dell'art. 369

cod.nav. l'interesse pubblico alla regolarità dei servizi marittimi,

una volta riconosciuto ai componenti dell'equipaggio il diritto di

sciopero quando la nave non si trovi in navigazione, in via di

interpretazione restrittiva della fattispecie del reato di

ammutinamento prevista dall'art. 1105 cod.nav. (sentenza n. 124 del

1962).

La rilevanza dell'aspetto pubblicistico del contratto di

arruolamento è stata ulteriormente attenuata dalla legge 19 dicembre

1979, n. 649, aggiuntiva di un nuovo comma all'art. 325 cod.nav.,

che ha rimesso alla contrattazione collettiva la determinazione della

misura e delle componenti della retribuzione, così confermando

implicitamente la spettanza del diritto di sciopero anche a questa

categoria di lavoratori, nel limite indicato dalla sentenza citata.

Altri elementi di specialità, essi pure correlati al fatto della

navigazione, sono stati rimossi dalle sentenze nn. 96 del 1987 e 364

del 1991, che hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 35, terzo

comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori),

nelle parti in cui escludeva l'applicabilità al personale navigante

delle imprese di navigazione delle norme di tutela contro i

provvedimenti disciplinari e i licenziamenti di cui agli artt. 7,

primi tre commi, e 18 della legge medesima.

Per tutte queste considerazioni si può concludere che, allo stato

attuale dell'ordinamento, è cessata ogni ragione giustificativa

della norma impugnata, la quale pertanto risulta lesiva del principio

di eguaglianza.

3. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 369, primo comma, cod. nav., la Corte

ritiene di dichiarare, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche

dell'identica norma dettata nell'art. 930, primo comma, dello stesso

codice per il personale di volo delle imprese di navigazione aerea.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 369, primo

comma, del codice della navigazione (approvato con r.d. 30 marzo

1942, n. 327);

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 930, primo comma,

dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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