Art. 84 c.nav. — Ingiunzione per rimborso di spese

[1]Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorita' marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.

[2]Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorita' marittima puo' procedere agli atti esecutivi.

[3]Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. 17

[4]L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

Testo vigente dal 18 luglio 1967

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 96/1967

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1967

    L'imposizione del "previo versamento della somma indicata nell'atto d'ingiunzione" (disposta dall'art. 84, terzo co., cod. della navigazione) costituisce una applicazione del solve et repete, incompatibile con il principio di uguaglianza, col diritto di agire in giudizio e con l'inammissibilità di limitazioni al diritto stesso e non giustificabile dallo scopo di scoraggiare l'eventuale intento dilatorio di chi, agendo in opposizione, si serve di un mezzo per instaurare un giudizio ordinario: tale disposizione è pertanto illegittima, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. Per illegittimità conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la identica disposizione dell'art. 730 cod. nav. relativo alla navigazione aerea è costituzionalmente illegittimo. Non è viceversa fondata, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost. la questione della illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 84, comma terzo, cod. nav. nella parte in cui esso limita la proponibilità dell'opposizione contro l'ingiunzione dell'autorità marittima, per rimborso di spese anticipate o sostenute per conto dei privati, ai motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, perché la formula dei possibili motivi di opposizione copre ed esaurisce tutte le ipotesi di esercizio del potere ingiuntivo. Secondo i comuni principi di diritto la formula non esclude infatti l'esperibilità dell'opposizione per motivi attinenti alla forma degli atti e al procedimento.

    Art. 84 c.nav. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 18 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art84 · fonte del testo

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