Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, terzo

comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il

14 febbraio 1966 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento civile

vertente tra Saccenti Francesco e il Ministero della marina mercantile,

iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Visto l'atto di costituzione del Ministero della marina mercantile;

udita nell'udienza pubblica del 26 aprile 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Ministero della marina mercantile.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il comandante del compartimento marittimo di Civitavecchia, con

ingiunzione resa esecutiva dal pretore il 15 maggio 1965, intimava al

dott. Francesco Saccenti, quale custode giudiziario dei beni di

Francesco Cinciari, il pagamento entro 20 giorni di lire 150.000, per

spese riguardanti la delimitazione dei confini tra la proprietà

Cinciari e il Demanio Marittimo.

Contro tale ingiunzione il Saccenti proponeva opposizione, con atto

notificato il 12 giugno 1965, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità

della procedura ingiuntiva, a cui si era fatto ricorso in base all'art.

84 del Codice della navigazione, giacché tale articolo prevede che

l'Autorità marittima può emettere ingiunzione di pagamento solo per

il ricorso di spese sostenute, e non a titolo di deposito per

effettuare rilievi, che nella specie interessavano solo il Demanio.

Per il comandante del comportamento si costituiva in giudizio

l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente

l'inammissibilità dell'opposizione, per il mancato preventivo

versamento della somma oggetto dell'ingiunzione, ai sensi del terzo

comma del citato art. 84. Nel merito sosteneva l'infondatezza della

opposizione.

L'opponente, a sua volta, sollevava questione di legittimità

costituzionale del detto comma dell'art. 84, in relazione agli artt. 3,

24 e 113 della Costituzione, affermando l'analogia della disposizione

ivi contenuta con quella dell'art. 24, terzo comma, della legge

doganale, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte

(sent. n. 79 del 1961).

Il pretore di Civitavecchia, con ordinanza 14 febbraio 1966,

regolarmente notificata e pubblicata, ha rimesso a questa Corte la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, terzo comma, del

Codice della navigazione sotto due profili.

In primo luogo, perché la norma ivi contenuta, richiedendo

all'opponente il previo versamento della somma indicata nell'atto di

ingiunzione, riafferma il principio del solve et repete, ritenuto

illegittimo con le sentenze n. 21 e 79 del 1961.

In secondo luogo, per contrasto con gli artt. 24 e 113 della

Costituzione, in quanto l'art. 84, terzo comma, limita il ricorso

all'autorità giudiziaria ai soli motivi inerenti all'esistenza del

credito o al suo ammontare. Secondo l'ordinanza, nel caso in esame,

l'opposizione dovrebbe ritenersi inammissibile, alla stregua della

detta disposizione, in quanto l'opponente non fa questione circa

l'esistenza o l'ammontare del credito, ma deduce l'illegittimità

dell'atto di ingiunzione in quanto emanato in un caso non previsto

dalla legge.

Nel presente giudizio si è costituito il Ministero della Marina

mercantile, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con

deduzioni depositate il 18 maggio 1966. In esse si afferma

l'inconsistenza del secondo profilo di incostituzionalità, in quanto

la formula adoperata nel comma impugnato ("per motivi inerenti

all'esistenza del credito e del suo ammontare") non restringe la tutela

del diritto del debitore, ma enuncia tutta la gamma delle situazioni

giuridiche di diritto soggettivo che possono farsi valere davanti

all'autorità giudiziaria ordinaria. E nella specie l'opponente,

deducendo che l'atto di ingiunzione era stato emesso in un caso non

previsto dalla legge, non faceva che negare l'esistenza del credito

fatto valere con l'ingiunzione.

Quanto al primo motivo, nelle deduzioni dell'Avvocatura, si osserva

che l'imposizione dell'onere del previo versamento delle spese

sostenute dall'amministrazione per conto di privati trova una

giustificazione ragionevole, desumibile dall'esigenza oggettiva di

scoraggiare gli intenti dilatori di chi agisce in opposizione, per cui

la violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione è più

apparente che reale. La difesa dell'Amministrazione conclude

rimettendosi alla giustizia della Corte. Considerato in diritto :

1. - L'art. 84 del Codice della navigazione stabilisce che, per il

rimborso di spese anticipate o comunque sostenute per conto di privati,

l'autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutiva con decreto

del pretore competente.

Il terzo comma dell'articolo dispone che, nel termine di venti

giorni dalla notifica dell'ingiunzione, il debitore può fare

opposizione al decreto "per motivi inerenti all'esistenza del credito o

al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di

ingiunzione".

Le questioni di legittimità costituzionale proposte nel presente

giudizio investono il detto terzo comma dell'art. 84 per contrasto con

gli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui esso limita

la proponibilità dell'opposizione ai motivi inerenti all'esistenza del

credito o al suo ammontare; e per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione, nella parte in cui richiede all'opponente il previo

versamento della somma.

2. - La prima questione è infondata.

Il terzo comma dell'art. 84 del Codice della navigazione è

direttamente collegato col primo. L'ipotesi da questo prevista è che

sia sorta un'obbligazione debitoria del privato verso l'amministrazione

marittima, per le spese da questa sostenute o anticipate per conto di

lui. I casi in cui l'autorità marittima, per ragioni di necessità o

di urgenza, è autorizzata a compiere operazioni in sostituzione

dell'interessato, o a disporre l'esecuzione d'ufficio, sono previsti da

altri articoli del medesimo Codice (artt. 49, 54, 63, 64, 72-75, 77,

161 ecc.).

L'ingiunzione di cui all'art. 84 è diretta, come è spiegato nella

relazione del Guardasigilli (nn. 57 e 64), ad assicurare il rapido

recupero delle dette spese. Ma lo stesso art. 84, al terzo comma, con

la previsione dell'opposizione, offre al privato il rimedio per

l'eventualità che l'amministrazione faccia ricorso a questo

particolare procedimento ingiuntivo al di fuori dell'ipotesi del primo

comma, o per una somma dal privato contestata.

La formula "per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo

ammontare" copre quindi tutte le ipotesi di esercizio del potere

ingiuntivo non conforme al detto primo comma dell'art. 84, che tale

potere stabilisce e delimita. Sarà pertanto esperibile l'opposizione

da parte del privato in tutti i casi in cui egli contesti l'esistenza

di un suo obbligo di rifondere delle spese sostenute

dall'amministrazione ai sensi del primo comma, e quindi anche nei casi

in cui egli assuma che l'autorità marittima si sia servita del

procedimento ingiuntivo non per il recupero di spese effettivamente

sostenute, ma per ottenere il versamento di somme dovute ad altre

titolo; ad esempio, come deposito per operazioni parzialmente a carico

dell'interessato, ai sensi dell'art. 32 del Codice della navigazione e

dell'art. 54 del regolamento di navigazione marittima.

Va soggiunto che la previsione di motivi inerenti all'esistenza del

credito o al suo ammontare, contenuta nel comma in esame in relazione

al primo, non esclude l'esperibilità dell'opposizione, secondo i

comuni principi di diritto, per motivi attinenti alla forma degli atti

o al procedimento, quali possono essere l'irregolarità del titolo

esecutivo o l'incompetenza del giudice.

Per le esposte ragioni non può ravvisarsi nella norma in esame una

limitazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della

Costituzione.

Né vi è contrasto con l'art. 113 della Costituzione. L'atto

amministrativo dell'autorità marittima (ordine di pagamento) acquista,

infatti, efficacia esecutiva solo col decreto dell'autorità

giudiziaria, il cui intervento è stato voluto dal legislatore a tutela

del privato (rel. citata, n. 64). L'esperibilità dell'opposizione

fornisce a quest'ultimo il mezzo di difesa dei suoi diritti, proprio

dei procedimenti ingiuntivi. Secondo le norme fondamentali sulla

giustizia amministrativa, in sede di giudizio di opposizione

l'autorità giudiziaria competente potrà conoscere, in relazione

all'oggetto dedotto in giudizio, della legittimità dell'atto

dell'amministrazione marittima, da cui si assume sia derivata la

lesione di diritti soggettivi del privato.

3. - Fondata è la censura di illegittimità costituzionale della

norma che prescrive, per l'esperibilità dell'opposizione, il previo

versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione.

In tale disposizione non può non ravvisarsi una applicazione della

regola del solve et repete, che questa Corte ha in numerose pronuncie

ritenuta illegittima perché contrastante con gli artt. 3, 24 e 113

della Costituzione, in quanto incompatibile col principio di

eguaglianza, col diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio, con

l'inammissibilità di limitazioni al diritto medesimo (sentenze n. 21 e

79 del 1961; n. 40, 45, 75 e 89 del 1962 ecc.) Dalle ragioni esposte

nelle ricordate decisioni non ritiene la Corte doversi discostare

rispetto alla disposizione in esame. La deroga in essa contenuta alle

indicate norme costituzionali non è giustificata dallo scopo di

scoraggiare eventuali intenti dilatori di chi, agendo in opposizione,

si serve di un mezzo per instaurare un giudizio ordinario a tutela dei

propri diritti, di fronte a un atto di particolare efficacia esecutiva,

qual'è l'atto ingiuntivo.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della

disposizione dell'art. 84 espressa con le parole: "previo versamento

della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

4. - Le disposizioni dell'art. 84 del Codice della navigazione, che

hanno formato oggetto del presente giudizio, trovano esatto riscontro

nella seconda parte del medesimo Codice riguardante la navigazione

aerea, nell'art. 730 di esso.

Deriva, pertanto, come conseguenza della decisione adottata

rispetto all'art. 84, l'illegittimità della disposizione dell'art.

730, che nei medesimi termini prescrive, per l'esperibilità

dell'opposizione, il previo versamento della somma. Anche di tale

disposizione va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale, ai

sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953. n. 87.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione

dell'art. 84 del Codice della navigazione, espressa con le parole:

"previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione";

dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 730

del medesimo Codice, espressa con le stesse parole: "previo versamento

della somma indicata nell'atto di ingiunzione";

dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza 14

febbraio 1966 del pretore di Civitavecchia, sulla legittimità

costituzionale della restante parte dell'art. 84, terzo comma, del

Codice della navigazione, in riferimento agli artt. 24 e 113 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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