Art. 799 c.nav. — Partenza e approdo degli aeromobili
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[1]La partenza degli aeromobili, salvo il disposto dell'articolo 702 e degli articoli 841, 844, deve effettuarsi da un aeroporto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1968, n. 518
18La L. 2 aprile 1968, n. 518 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga al disposto degli articoli 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre localita' idonee, dette aviosuperfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali".
Testo in vigore dal 21 maggio 1968 al 21 ottobre 2005
