Titolo VII – Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima
- Capo I – Disposizioni generaliArtt. 792–798 · 7 articoli
- Capo II – Della partenza e dell'arrivo degli aeromobiliArtt. 799–808 · 10 articoli
- Capo III – Della polizia di bordo e della navigazioneArtt. 809–825 · 17 articoli
- Art. 203 — Funzioni di ufficiale dello stato civile
- Art. 204 — Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita
- Art. 205 — Atti di stato civile compilati a bordo
- Art. 206 — Scomparizione in mare
- Art. 207 — Consegna degli atti all'autorità marittima o consolare
- Art. 208 — Attribuzioni delle autorità marittime e consolari
- Art. 209 — Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio
- Art. 210 — Trasmissione degli atti alle autorità competenti
- Art. 211 — Conseguenze della scomparizione in mare
- Art. 212 — Autorizzazione del tribunale