Art. 799 c.nav. — Partenza e approdo degli aeromobili
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[1]La partenza degli aeromobili, salvo il disposto dell'articolo 702 e degli articoli 841, 844, deve effettuarsi da un aeroporto.
[2]Tuttavia nel caso previsto nell'art. 804, l'involo puo' effettuarsi dal fondo sul quale l'aeromobile e' approdato. Il possessore del fondo deve dare avviso del fatto, quando ne sia a conoscenza, alla competente autorita', secondo le norme del regolamento.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 21 maggio 1968
