Art. 804 c.nav. — Approdo degli aeromobili
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
Abrogato dal 21 ottobre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1968 al 21 ottobre 2005. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'approdo volontario degli aeromobili, salvo il disposto degli articoli 841, 844, puo' effettuarsi soltanto negli aeroporti.
tolto: Nel caso di approdo fuori di un aeroporto, il comandante dell'aeromobile e, quando sia a conoscenza del fatto, il possessore del fondo, in cui e' avvenuto l'approdo, devono darne avviso alla competente autorita', secondo le norme del regolamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art804 · fonte del testo
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