Art. 730 c.nav. — Ingiunzione per rimborso di spese

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1967 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il direttore di aeroporto emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.

[2]Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il direttore di aeroporto puo' procedere agli atti esecutivi.

[3]Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione. 17

[4]L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

17

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

Testo in vigore dal 18 luglio 1967 al 21 ottobre 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 96/1967

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1967

    dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 84 del Codice della navigazione, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione"; dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 730 del medesimo Codice, espressa con le stesse parole: "p…

    Art. 84 c.nav. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 730 c.nav. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 luglio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 18 luglio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art730 · fonte del testo

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