Art. 730 c.nav. — Ingiunzione per rimborso di spese
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[1]Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il direttore di aeroporto emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio.
[2]Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il direttore di aeroporto puo' procedere agli atti esecutivi.
[3]Entro il termine predetto il debitore puo' fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione.
[4]L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente per valore.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 18 luglio 1967
