Codice della navigazione

Art. 185 c.nav. — Navi straniere

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976. Leggi il testo vigente →

[1]Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti del Regno.

[2]Tuttavia, a condizioni di reciprocita', il comandante della nave straniera puo' consegnare le carte di bordo al proprio console anziche' all'autorita' marittima locale; in tal caso egli deve, entro ventiquattro ore dall'arrivo, far pervenire alla detta autorita' un certificato del console attestante l'avvenuto deposito delle carte.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art185 · fonte del testo

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