Art. 184 c.nav. — Dell'arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna

[1]((Il comandante della nave, all'arrivo in localita' ove sia una autorita' portuale o consolare, deve denunciare all'autorita' stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualita' e la quantita' del carico, il numero delle persone dell'equipaggio e la durata della sosta.

[2]L'autorita' portuale o consolare puo' in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

[3]Le suddette autorita' sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui abbia sede una autorita' portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia alla autorita' portuale o consolare; l'autorita' predetta provvede a norma dell'articolo 132, secondo comma.

[4]Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' preposta alla navigazione interna o all'autorita' consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per accertamenti di cui all'articolo 183.

[5]Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi)).

Testo vigente dal 23 gennaio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976. 57 parole tolte, 78 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il comandante tolto: del porto o l'autorita' consolare, nel dare l'autorizzazione alla partenza alle navi della navigazione interna, restituendo la licenza col visto ove questa sia stata consegnata all'arrivo, procede a norma dell'articolo 179, secondo comma.

tolto: Il comandante della aggiunto: della nave, all'arrivo in localita' ove sia tolto: un'autorita' aggiunto: una autorita' portuale o consolare, deve denunciare all'autorita' stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualita' e aggiunto: la quantita' del carico tolto: eaggiunto: , il numero delle persone dell'equipaggiotolto: , consegnando la licenza se sia prevista una sosta della nave superiore alle dodici ore aggiunto: e la durata della sosta.

aggiunto: L'autorita' portuale o consolare puo' in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

aggiunto: Le suddette autorita' sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall'ultima localita' in cui abbia sede tolto: un'autorita' aggiunto: una autorita' portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia tolto: all'autorita' aggiunto: alla autorita' portuale o consolare; l'autorita' predetta provvede a norma dell'articolo tolto: 182 aggiunto: 132, secondo comma.

… siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell'equipaggio e passeggeri per tolto: gli accertamenti di cui all'articolo 183.

Le disposizioni dei tolto: comma aggiunto: commi precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio aggiunto: o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art184 · fonte del testo

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