Art. 368 c.nav. — Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
((Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali)).
Testo vigente dal 24 ottobre 2013
((Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali)).
Testo vigente dal 24 ottobre 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 24 ottobre 2013. 23 parole tolte.
Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionalitolto: , purche' gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art368 · fonte del testo
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