Art. 180 c.nav. — Verifiche ed ispezioni
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[1]Il comandante del porto o l'autorita' consolare puo' ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.
[2]Le predette autorita' possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 2 marzo 2005
