Art. 200 c.nav. — Polizia esercitata dalle navi da guerra

[1]In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un'autorita' consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali e' esercitata dalle navi da guerra italiane.

[2]A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonche' procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita' possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero piu' vicino in cui risieda un'autorita' consolare.

[3]Nei porti ove risiede un'autorita' consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su richiesta dell'autorita' medesima.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art200 · fonte del testo

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