Art. 180 c.nav. — Verifiche ed ispezioni
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All'arrivo in un porto del Regno, anche in caso di rilascio volontario o forzato, il comandante della nave deve, entro ventiquattr'ore, far consegnare all'ufficio di porto una nota, dalla quale risulti il nome o il numero, la nazionalita', il tonnellaggio e l'immersione della nave, il nome dell'armatore e quello del raccomandatario, la qualita' e la quantita' del carico, il numero dei componenti dell'equipaggio e l'elenco dei passeggeri.
Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 23 gennaio 1976
