Art. 159 c.nav. — Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati

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[1]((Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

[2]I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo 157.

[3]Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma)).

Testo in vigore dal 22 gennaio 1976 al 1 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 22 gennaio 1976. 14 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.

Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni previste tolto: negli articoli 143, 144, aggiunto: nell'articolo 143, venga a superare i tolto: sedici aggiunto: diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel tolto: foglio aggiunto: Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

tolto: Il ministro per le comunicazioni provvedeaggiunto: I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo 157.

… della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati, o tolto: diversamenteaggiunto: , diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, tolto: secondo aggiunto: terzo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art159 · fonte del testo

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