Art. 157 c.nav. — Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro

[1]((1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita', italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

[2]2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonche' l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

[3]3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredita' o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

[4]4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave)).

Testo vigente dal 1 marzo 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 1 marzo 1998. 179 parole tolte, 185 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: (Autorizzazione alla dismissione della bandiera nei casi di successione, di aggiudicazione o di perdita di nazionalita' del proprietario).

tolto: Quando una nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato,aggiunto: 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita', italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio tolto: d'iscrizione della nave o, all'estero, all'autorita' consolare aggiunto: di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

tolto: L'autorita'aggiunto: 2. L'ufficio che riceve la denuncia tolto: o cheaggiunto: , o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza tolto: di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede all'affissione negli uffici di porto e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.

tolto: Il ministro per le comunicazioni provvede a norma del terzo comma dell'articolo precedente.

tolto: Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave. Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i aggiunto: del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonche' l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo aggiunto: e dismissione della bandiera.

tolto: Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione della nave a straniero, e nel caso cheaggiunto: 3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave tolto: perda aggiunto: perde la cittadinanza italianatolto: . Il termine per la denuncia decorre rispettivamente dal giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della perdita della cittadinanza italiana aggiunto: o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredita' o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

aggiunto: 4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art157 · fonte del testo

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