Art. 1279 c.nav. — Contributi per il lavoro portuale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1955 al 27 febbraio 1988. Leggi il testo vigente →

Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il ministro per le comunicazioni puo', con decreto da emanarsi di concerto con il ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a dieci centesimi nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.38 Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrita' fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il ministro per le comunicazioni puo' imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonche' dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a cinque centesimi per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.38

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547

3

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' decuplicata la misura dei contributi previsti dall'art. 1279, primo e secondo comma, del Codice della navigazione."

L. 27 febbraio 1955, n. 66

8

La L. 27 febbraio 1955, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata."

Testo in vigore dal 16 marzo 1955 al 27 febbraio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1955

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1947 al 16 marzo 1955. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 febbraio 1955, n. 66

    La L. 27 febbraio 1955, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1279 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari