Art. 1217 c.nav. — Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico

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[1]Il comandante della nave, che si fa rilasciare le spedizioni o l'autorizzazione alla partenza quando la nave e' carica oltre la linea di massimo carico, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila, se la nave trasporta esclusivamente merci, e da lire mille a diecimila, se la nave trasporta passeggeri.

[2]La pena e' aumentata di un terzo, se le spedizioni sono state rilasciate per viaggio di lungo corso.

[3]La disposizione si applica anche al comandante di nave straniera, la quale ai sensi dell'articolo 184 sia soggetta alle norme del tit. VI, cap. I, libro I della parte prima.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 20 luglio 1962

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 42/1966

    Questione infondata
    14 maggio 1966

    Il secondo comma dell'art. 1217 del codice della navigazione, nello stabilire che l'armatore il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire che il carico della nave superi la linea di massimo carico è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a L. 50.000, delinea, senza possibilità di equivoci ed anche a voler prescindere dall'espressa indicazione del titolo colposo, una responsabilità a titolo di colpa, e precisamente per omissione colposa. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al secondo comma dell'art. 1217 del codice della navigazione, erroneamente ricostruito come un'ipotesi di responsabilità oggettiva, nei confronti del primo comma dell'art. 27 della Costituzione, che sancisce il carattere personale della responsabilità penale.

    Art. 1217 c.nav. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1217 · fonte del testo

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