Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/05/1966 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1217,

secondo comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza

emessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante del Porto di Trapani nel

procedimento penale a carico di Sette Pietro Corrado e Rossetti

Vittorio, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Sette Pietro Corrado e

Rossetti Vittorio, rispettivamente comandante e armatore della motonave

"Gary", il Comandante del Porto di Trapani, con ordinanza del 5 gennaio

1965, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione (sostituito

dall'art. 29 della legge 5 giugno 1962, n. 616), in riferimento

all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Il primo comma dell'art. 1217 prevede il reato di caricazione da

parte del comandante della nave oltre la marca di bordo libero. Il

secondo comma dello stesso articolo configura una ipotesi di

responsabilità penale colposa a carico dell'armatore che, fuori dai

casi di concorso, non abbia esercitato il dovuto controllo per impedire

tale infrazione.

Nella ordinanza si rileva che l'obbligo della osservanza dei limiti

di carico è posto in diretto rapporto con le esigenze di sicurezza

della navigazione; esso rientrerebbe pertanto fra gli obblighi che sono

imposti al comandante quale capo della spedizione, e di cui, a norma

dell'art. 274 dello stesso Codice della navigazione, l'armatore invece

non è tenuto a rispondere. In conseguenza di ciò, la norma impugnata

configurerebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva, in contrasto

con l'art. 27, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 1965. Si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atto

depositato in cancelleria il 18 febbraio 1965.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la questione proposta dal

Comandante del Porto di Trapani sarebbe infondata perché, secondo la

giurisprudenza della Corte, l'art. 27, primo comma, della Costituzione

conterrebbe il divieto della responsabilità per fatto altrui, ma non

anche quello della responsabilità oggettiva.

D'altra parte, la norma impugnata non configurerebbe affatto una

ipotesi di responsabilità oggettiva, ma, come viene precisato dalla

stessa lettera della disposizione, una ipotesi di responsabilità per

colpa. Considerato in diritto :

L'ordinanza emessa il 5 gennaio 1965 dal Comandante del Porto di

Trapani assume che il secondo comma dell'art. 1217 del Codice della

navigazione prevede un caso di responsabilità oggettiva, e come tale -

sempre secondo l'ordinanza - in contrasto col primo comma dell'art. 27

della Costituzione, che sancisce il carattere personale della

responsabilità penale.

La questione è del tutto infondata.

La norma impugnata, in una formulazione che non può suscitare

dubbi, stabilisce che l'armatore il quale omette di esercitare il

dovuto controllo per impedire che il carico della nave superi la linea

di massimo carico è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non

inferiore a L. 50.000. Anche senza questa espressa indicazione del

titolo colposo della responsabilità, esso sarebbe risultato egualmente

chiaro dal contesto della norma. Nel disporre, infatti, la punizione

dell'armatore che "omette di esercitare il dovuto controllo", essa

delinea, senza possibilità di equivoci, una responsabilità a titolo

di colpa, e precisamente per omissione colposa.

Ma, a parte questa considerazione per la quale, affermandosi una

responsabilità per colpa è per ciò stesso esclusa la ipotesi di una

responsabilità oggettiva, è da ricordare che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, l'art. 27 della Costituzione sancisce

il divieto della responsabilità per fatto altrui, e non riguarda le

ipotesi di responsabilità oggettive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1217, secondo comma, del Codice della navigazione sollevata

dal Comandante del Porto di Trapani con ordinanza del 5 gennaio 1965 in

riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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