Codice della navigazione

Art. 1106 c.nav. — Aggravanti

[1]La pena e' da uno a cinque anni:

  • 1)se il fatto previsto dall'articolo precedente e' commesso in condizioni nelle quali non e' possibile ricorrere alla forza pubblica;
  • 2)se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto e' commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;
  • 3)se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone e' palesemente armata ovvero il fatto e' commesso con minaccia.

[2]Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1106 · fonte del testo

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