Art. 39-bis — Anagrafe nazionale delle patenti nautiche

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Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:

  • a)i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
  • b)i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
  • c)i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
  • d)i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', nonche' i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' consentito:
  • a)alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;
  • b)agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
  • c)agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto. Con il regolamento di attuazione del presente decreto e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.

Testo in vigore dal 13 febbraio 2018 al 22 dicembre 2020

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