Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

  • a)modalita' di iscrizione (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN))) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
  • c)disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto;
  • d)procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
  • e)disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
  • f)disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
  • g)sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
  • h)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229));
  • i)normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
  • l)disciplina relativa alla ((...)) navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
  • m)disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti. 9
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229

9

Il D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, ha disposto (con l'art. 59, comma 5) che "A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171".

Testo vigente dal 13 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2005 al 13 febbraio 2018. 113 parole tolte, 54 parole aggiunte in 6 capoversi.

a) modalita' di iscrizione tolto: nei registri aggiunto: nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;

tolto: b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla cancellazione dai registri delle unita' da diporto;

d) procedimento per il tolto: rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto aggiunto: rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);

h) tolto: individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229;

l) disciplina relativa alla tolto: procedura di rilascio dell'autorizzazione allaaggiunto: ... navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;

m) tolto: organizzazione dello sportello aggiunto: disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista aggiunto: (STED) e del relativo regolamento di attuazione. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229

    Il D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, ha disposto (con l'art. 59, comma 5) che "A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art65 · fonte del testo

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