Art. 26-bis — Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Testo vigente dal 13 febbraio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-18;171~art26bis · fonte del testo

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