Art. 8 c.c.i.i. — Durata massima delle misure protettive
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[1]La durata complessiva delle misure protettive non puo' superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.
[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.
Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022
