Art. 279 c.c.i.i. — Condizioni temporali di accesso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art279 · fonte del testo

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