Art. 277 c.c.i.i. — Creditori posteriori

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I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art277 · fonte del testo

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