Art. 104 c.c.i.i. — Convocazione dei creditori

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Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ((il piano e)) un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ((oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 e' sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto e' in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 41 parole tolte, 32 parole aggiunte in 2 capoversi.

… a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, aggiunto: il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la … indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificatatolto: , aggiunto: oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto … stabilita per il voto e' in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionistitolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art104 · fonte del testo

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