Art. 923 c.o.m. — Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego

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Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)non idoneita' alle funzioni del grado;
  • d)scarso rendimento;
  • e)domanda;
  • f)d'autorita';
  • g)applicazione delle norme sulla formazione;
  • h)transito nell'impiego civile;
  • i)perdita del grado;41
  • l)per decadenza, ai sensi dell'articolo 898;
  • m)a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622.
  • m-bis)per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 930. La cessazione dal servizio permanente d'autorita' e quella in applicazione delle norme sulla formazione si applicano soltanto agli ufficiali. Il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con decreto ministeriale, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri il provvedimento di cessazione dal servizio e' adottato con determinazione del Comandante generale, salvo i casi di cui al comma 1, lettere c), d), l) ed m), per i quali il relativo provvedimento e' adottato con determinazione ministeriale. Il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera i), comma 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2016 al 20 febbraio 2020

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 268/2016

    Ha colpito questo articolo
    15 dicembre 2016

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevate dai TAR Campania e Lombardia, le cui ordinanze sono immuni dalle lacune che avevano indotto la Corte a dichiarare inammissibile (per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione) un'analoga questione riferita al solo art. 866 del d.lgs. n. 66 del 2010. Dalla motivazione degli stessi atti introduttivi si evince, tuttavia, che, tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego dei militari enumerate dall'art. 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, assume rilievo solo la perdita del grado, prevista dal comma 1, lett. i ), sicché ad essa deve essere circoscritto il giudizio della Corte. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2013 ).

    Art. 866 c.o.m. · Art. 867 c.o.m. · Art. 923 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 22 dicembre 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268 (in G.U. 1ª s.s. 21/12/2016, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera i), comma 1 del presente articolo nella parte in cui non prevede l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art923 · fonte del testo

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